L’Europa ha approvato una nuova legge sui rimpatri che punta a rendere più rapida ed efficace l’espulsione delle persone che non hanno diritto di soggiornare nell’Unione Europea. Tra le novità c’è anche la possibilità di trasferire i migranti in centri situati in Paesi fuori dall’UE, come potrebbe accadere in Albania.
Ma concretamente significa che una persona senza documenti può essere mandata in un Paese che non è il suo magari senza un controllo preventivo riguardo le regole da rispettare?
Il 1° ottobre 2026 il Consiglio dell’Unione Europea ha dato il via libera definitivo al nuovo regolamento sui rimpatri, pubblicato nella Gazzetta ufficiale europea il 15 ottobre. Alcune disposizioni sono applicabili già dal 16 ottobre 2026, mentre la maggior parte delle nuove norme entrerà in applicazione dal 17 ottobre 2027.
Non si tratta quindi di una legge che autorizza a deportare chiunque senza distinzione, ma di un sistema che rafforza gli strumenti a disposizione degli Stati per allontanare chi non ha un titolo valido per restare. Il punto, però, è capire come questi strumenti verranno utilizzati nella realtà.
La novità che ha attirato maggiormente l’attenzione è la possibilità di istituire i cosiddetti return hubs, cioè centri per il rimpatrio situati in Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea. Per farlo, uno Stato membro dovrà concludere un accordo con il Paese disposto ad accogliere le persone trasferite.
L’Albania è un esempio che viene spontaneo fare, anche per gli accordi già sperimentati con l’Italia in materia migratoria, ma non significa che ogni migrante possa essere trasferito automaticamente lì. Servono accordi applicabili e una decisione di rimpatrio.
Il regolamento esclude inoltre da questi accordi i minori non accompagnati e impone il rispetto dei diritti umani e del principio di non respingimento.
Se una persona di origine africana si trova in Europa senza un permesso di soggiorno, le autorità possono decidere di mandarla in Albania anche se non è albanese e non ha mai avuto alcun legame con quel Paese?
La risposta è che il nuovo regolamento apre questa possibilità, a determinate condizioni, se esiste un accordo con il Paese terzo che accetta di riceverla. Non basta, almeno sulla carta, che un governo decida arbitrariamente di spedire qualcuno dove vuole. Devono esserci una base giuridica, una procedura e garanzie sul trattamento della persona.
Il problema è capire quanto queste garanzie saranno efficaci quando le decisioni verranno applicate concretamente.
C’è poi un’altra questione che spesso viene trascurata nel dibattito politico: non avere diritto di soggiornare in un Paese non significa necessariamente essere un criminale.
Una persona può trovarsi in una situazione amministrativa irregolare senza aver commesso reati.
La nuova normativa riguarda proprio chi non ha il diritto di restare, ma introduce anche obblighi di collaborazione con le autorità e strumenti più severi per preparare ed eseguire i rimpatri. In determinate circostanze è possibile ricorrere alla detenzione, per esempio quando esiste un rischio di fuga, la persona non collabora o rappresenta un rischio per la sicurezza. Per i casi ordinari il quadro prevede limiti temporali, mentre per chi viene considerato un rischio per la sicurezza sono previste regole più severe. Non è quindi corretto dire che chiunque possa essere rinchiuso senza limiti: la situazione individuale e le disposizioni applicabili restano determinanti.
Ma cosa succede se una persona non ha commesso reati, non ha documenti validi e non può essere rimandata nel proprio Paese perché nessuno la riconosce o perché le autorità del Paese d’origine rifiutano di accoglierla?
È qui che il problema diventa molto più complicato. Per rimpatriare una persona bisogna prima identificarla, stabilirne la nazionalità e ottenere, quando necessario, la collaborazione del Paese di destinazione. Se questo non accade, l’espulsione può diventare materialmente impossibile. Esistono anche persone apolidi, cioè prive di una cittadinanza riconosciuta da qualsiasi Stato: la loro situazione richiede valutazioni specifiche e non si risolve semplicemente ordinando loro di partire.
L’assenza di un Paese disposto ad accogliere una persona non le conferisce automaticamente il diritto di soggiornare, ma neppure rende possibile un rimpatrio che non può essere eseguito. Inoltre, il principio di non respingimento vieta di trasferire una persona verso un luogo in cui correrebbe determinati rischi, come persecuzioni o trattamenti inumani o degradanti. In questi casi le autorità devono valutare la situazione concreta. Il risultato può essere una condizione di incertezza giuridica che si protrae nel tempo, mentre la persona resta in Europa senza una soluzione definitiva. La nuova legge può rendere più efficaci alcune procedure, ma non può cancellare questi ostacoli con un semplice atto amministrativo.
E se le autorità decidessero comunque di trasferire una persona, anche quando la situazione fosse discutibile?
In teoria esistono diversi livelli di controllo: i giudici nazionali, la Corte di giustizia dell’Unione Europea e, nei casi che rientrano nella sua competenza, la Corte europea dei diritti dell’uomo. Sono previsti anche obblighi di rispetto dei diritti fondamentali e strumenti per contestare le decisioni. Gli accordi con i Paesi terzi devono rispettare il diritto internazionale e le garanzie previste dal regolamento.
Sulla carta, quindi, non siamo di fronte a un sistema privo di regole. Ma avere delle regole non significa automaticamente che vengano sempre rispettate. I controlli possono arrivare tardi, le procedure giudiziarie possono essere difficili da affrontare e una persona trasferita lontano dal proprio avvocato o dalle reti di assistenza può incontrare ostacoli concreti nel far valere i propri diritti. Il fatto che sia possibile presentare ricorso non garantisce, da solo, che ogni violazione venga individuata e fermata in tempo.
Se una legge permette di trasferire persone in Paesi terzi sulla base di accordi tra governi, chi controlla le condizioni nei centri, l’accesso a un avvocato, la possibilità di contestare una decisione e il rischio che qualcuno venga rimandato in un luogo pericoloso?
Le garanzie scritte sono necessarie, ma devono tradursi in controlli indipendenti ed effettivi, non restare soltanto dichiarazioni ufficiali altrimenti tutto si trasformerebbe in una deportazione illegale e incontrollata come avviene in USA con l’ICE.
Il nuovo regolamento europeo sui rimpatri non autorizza, almeno formalmente, deportazioni indiscriminate in stile ICE, né permette di ignorare i diritti fondamentali. Rafforza però gli strumenti per allontanare le persone senza diritto di soggiorno e apre la strada ai centri di rimpatrio in Paesi extra-UE. La differenza tra una procedura legale e un abuso dipenderà anche da come gli Stati applicheranno queste disposizioni e da quanto saranno efficaci i controlli.
Quello che preoccupa è che potrebbe innescare la coalizione di menti razziste che porterebbero a creare un sistema discriminatorio e radicale come abbiamo già visto e vissuto nella storia.
La domanda finale, quindi, non è soltanto se l’Europa possa rimpatriare chi non ha diritto di restare. È anche cosa accade quando non esiste un Paese disposto ad accogliere quella persona, quando il trasferimento rischia di violarne i diritti e quando le autorità decidono comunque di procedere.
Una legge può stabilire procedure e limiti, ma la sua credibilità si misura soprattutto nella capacità di farli rispettare, anche quando farlo è scomodo politicamente.